Premessa

L'istituto giuridico degli Ordini non nazionali è previsto dall'articolo 7 della legge 3 marzo 1951, n. 178 "Istituzione dell'Ordine al merito della Repubblica italiana e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze" che recita: "I cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non sono autorizzati con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli Affari Esteri. I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa sino a lire 2.500.000. L'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede e dell'Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme continua ad essere regolato dalle disposizioni vigenti. Nulla è parimenti innovato alle norme in vigore per l'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta."

Con parere n. 1869/1981 della 1ª Sezione del Consiglio di Stato è stato chiarito che gli Ordini "non nazionali" sono "quelli totalmente estranei all'ordinamento italiano, ma non promananti da un ordinamento statuale straniero, e cioè le Istituzioni costituite ed operanti all'estero, ma non espressioni di ordinamenti statuali sovrani, le quali abbiano ottenuto un riconoscimento che ne identifichi l'esistenza e ne legittimi giuridicamente la dignità cavalleresca"
Il S.A.I. Ordine Costantiniano di San Giorgio e l'Ordine del Merito di San Lodovico della Casa di Borbone Parma sono riconosciuti dalla Repubblica Italiana quali "Ordini non nazionali" e dunque autorizzati all'uso dal Ministero degli Affari Esteri. Si ricorda che l'autorizzazione ministeriale è comunque concedibile solo caso per caso, dopo l'esibizione dei documenti prescritti ed eventuali indagini ministeriali circa le qualità personali e morali dell'insignito.
Per quanto riguarda gli appartenenti alle Forze Armate, ai Corpi Armati dello Stato e per gli assimilati al personale militare, è necessario fare riferimento al Regolamento per la Disciplina delle Uniformi, edito dallo Stato Maggiore della Difesa nel 2002. Tale Regolamento, dopo aver precisato all'art. 51 cosa siano le decorazioni e cosa i distintivi, all'art. 57 indica gli adempimenti che il militare, insignito di decorazioni cavalleresche non nazionali, deve compiere per ottenere l'autorizzazione all'uso: la richiesta di autorizzazione, ex art. 7, legge 178 del 1951, va inoltrata per via gerarchica al gabinetto del Ministro da cui il militare dipende che la trasmetterà al Ministero degli Affari Esteri. L'autorizzazione, se concessa, verrà registrata dallo stesso Ministero e, a richiesta dell'interessato, la decorazione potrà quindi essere trascritta a matricola.
L'insignito di una onorificenza diversa da quelle della Repubblica italiana o del S.M. Ordine di Malta (per il cui uso non è necessaria alcuna autorizzazione), come nel caso del Real Ordine del Merito sotto il Titolo di San Lodovico, o del Sacro Angelico Imperiale Ordine Costantiniano di San Giorgio della Real Casa di Borbone Parma, deve dunque chiedere l'autorizzazione all'uso al Ministero degli Affari Esteri qualora intenda farne impiego sulla divisa, sull'abito civile, o utilizzarne le titolature su lettere, biglietti, organi di stampa e di informazione, pena le sanzioni previste dalla Legge 178/1951.

 

Si allega una circolare per inoltro richiesta di autorizzazione